Art. 7 · Aliquota dell'imposta
Titolo I

Art. 7

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Aliquota dell'imposta

In vigore dal 18 dic 1977
L'imposta è commisurata al reddito complessivo imponibile con l'aliquota del 25 per cento. L'aliquota è ridotta al 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e al 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale. Si considerano a prevalente partecipazione statale le società ed enti finanziari il cui capitale, comunque denominato, appartiene per più di metà allo Stato e le società finanziarie le cui azioni o quote appartengono per oltre la metà del capitale agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1569.

Note all'articolo

  • La L. 16 dicembre 1977, n.904 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le societa' e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598."
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-7