Art. 25 · Istituzione e decorrenza dell'imposta
Titolo V

Art. 25

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Istituzione e decorrenza dell'imposta

In vigore dal 1 gen 1974
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1974. L'imposta si applica per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973, salvo quanto stabilito nel successivo .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-25