Art. 16 · Fusione di società
Titolo II

Art. 16

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Fusione di società

In vigore dal 1 gen 1974
Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma dell' del presente decreto la fusione di più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali delle società fuse, ancorchè risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile. Per le plusvalenze iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o della società incorporante, con o senza imputazione al capitale, si applicano le disposizioni di cui al precedente . Delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene tuttavia conto, agli effetti dell', fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili. La società risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi. Se la società risultante dalla fusione o incorporante e una società in nome collettivo o in accomandita semplice, il reddito delle società fuse o incorporate soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato secondo le disposizioni del presente decreto in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
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