Art. 84 · Perdite di precedenti esercizi
Titolo VII

Art. 84

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Perdite di precedenti esercizi

In vigore dal 1 gen 1974
Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973 e determinate ai sensi dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e alle condizioni ivi stabilite, possono essere portate in diminuzione del reddito d'impresa, ai soli fini dell'imposta locale sui redditi, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate. La disposizione del comma precedente si applica anche per le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-84