Titolo VII
Art. 84
87 / 93Perdite di precedenti esercizi
In vigore dal 1 gen 1974
Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali,
relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973 e determinate ai sensi dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e alle condizioni ivi stabilite, possono essere portate in diminuzione del reddito d'impresa, ai soli fini dell'imposta locale sui redditi, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le
perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-84