Art. 72 ter
Titolo V

Art. 72 ter

78 / 93
In vigore dal 28 apr 1978
Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto b) dell', il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-72-ter