Titolo V
Art. 68
69 / 93Ammortamento dei beni materiali
In vigore dal 31 dic 1980
Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei
macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento può essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi.
La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
La misura massima indicata nel precedente comma può essere
superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e può essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo.
Se l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella indicata
nel secondo comma la differenza è ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento.
Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta è inferiore alla metà della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito.
Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila è
ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito.
L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per specifici settori di attività economiche il Ministro delle finanze può stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalità di deduzione dei predetti costi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-68