Art. 6 · Classificazione dei redditi
Titolo I

Art. 6

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Classificazione dei redditi

In vigore dal 1 gen 1974
Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria A - Redditi fondiari; Categoria B - Redditi di capitale; Categoria C - Redditi di lavoro; Categoria D - Redditi d'impresa; Categoria E - Redditi diversi. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-6