Titolo I
Art. 6
6 / 93Classificazione dei redditi
In vigore dal 1 gen 1974
Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
Categoria A - Redditi fondiari;
Categoria B - Redditi di capitale;
Categoria C - Redditi di lavoro;
Categoria D - Redditi d'impresa;
Categoria E - Redditi diversi.
I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-6