Titolo V
Art. 59
60 / 93Compensi a favore dell'imprenditore e dei familiari, dei soci e degli amministratori
In vigore dal 1 gen 1974
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell'opera svolta
dall'imprenditore e dalle persone indicate nel terzo comma dell'. Dei compensi percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini dell'imputazione prevista nell'.
I compensi per lavoro dipendente corrisposti ai parenti e affini
entro il quarto grado dell'imprenditore non rientranti tra le persone indicate nel terzo comma dell', compreso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, sono deducibili nella misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati.
Nella stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro dipendente corrisposti ai soci dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
I compensi corrisposti dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci. Per i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la carica di amministratore della società, la deduzione è ammessa per ammontare complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misura e quella indicata nel comma precedente.
Le somme corrisposte agli amministratori delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono ammesse in deduzione. Di esse non si tiene conto agli effetti del precedente comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-59