Titolo V
Art. 55
56 / 93Sopravvenienze attive
In vigore dal 1 gen 1974
Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive
derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta.
Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati
sopravvenienze attive:
a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di
contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici;
b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e
l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell';
c) il valore nominale delle quote di società a responsabilità
limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'.
Nei confronti delle società in nome collettivo o in accomandita
semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione nè la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.
Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni
ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-55