Art. 51 · Reddito d'impresa
Titolo V

Art. 51

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Reddito d'impresa

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito d'impresa è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa. Le attività di prestazione di servizi a terzi, che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile, si considerano commerciali se organizzate in forma d'impresa. I redditi derivanti dalle attività dirette all'allevamento di animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attività stesse non rientrano fra quelle previste nell' sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attività commerciali. Le attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne sono considerate in ogni caso attività commerciali. Le disposizioni di questo titolo relative al reddito d'impresa si applicano per la determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se esercitano attività diverse da quelle indicate nei precedenti commi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-51