Titolo II
Art. 36
37 / 93Decorrenza delle variazioni del reddito
In vigore dal 1 gen 1974
Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a
norma del secondo comma dell'articolo precedente hanno effetto:
a) dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio, quando la revisione è stata effettuata su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune;
b) dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è stata presentata, >quando la revisione è stata effettuata su domanda del contribuente.
Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo precedente hanno effetto dall'anno in cui è notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-36