Art. 36 · Decorrenza delle variazioni del reddito
Titolo II

Art. 36

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Decorrenza delle variazioni del reddito

In vigore dal 1 gen 1974
Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del secondo comma dell'articolo precedente hanno effetto: a) dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio, quando la revisione è stata effettuata su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune; b) dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è stata presentata, >quando la revisione è stata effettuata su domanda del contribuente. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo precedente hanno effetto dall'anno in cui è notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-36