Art. 30 · Determinazione del reddito agrario
Titolo II

Art. 30

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Determinazione del reddito agrario

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito agrario è costituito dalla parte, del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed è determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all' possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-30