Titolo II
Art. 29
30 / 93Imputazione del reddito agrario
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. Se il terreno è dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell', il
possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. È fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio.
Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-29