Art. 29 · Imputazione del reddito agrario
Titolo II

Art. 29

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Imputazione del reddito agrario

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. Se il terreno è dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell', il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. È fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-29