Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo VI
Art. 26
25 / 27Collaudo tecnico provvisorio
In vigore dal 24 ott 1974
Il materiale o l'impianto, per i quali i capitolati generali o speciali prescrivono un periodo di prova, vengono sottoposti ad un collaudo provvisorio con i procedimenti previsti dal presente regolamento e secondo le norme dei capitolati tecnici o le clausole del contratto.
Viene emesso il certificato di collaudo tecnico provvisorio, se il giudizio è favorevole, e dalla data dello stesso decorre il periodo di prova.
Si procede, al termine del periodo di prova e sulla base delle verifiche fatte per il collaudo tecnico provvisorio integrate dagli elementi di giudizio successivi, all'emanazione del certificato relativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-26