Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo V
Art. 22
21 / 27Certificato di liquidazione
In vigore dal 24 ott 1974
L'Amministrazione committente, ricevuti gli atti del collaudo tecnico, emette il certificato di liquidazione concernente le indicazioni:
a) degli estremi del contratto, degli eventuali atti aggiuntivi, dei relativi atti di approvazione, del certificato di collaudo tecnico, del buono di carico, della fattura, di ogni altro documento giustificativo, delle somme pagate in anticipazione o acconto;
b) dell'importo della fornitura dei materiali o dell'impianto con le aggiunte e le deduzioni nel conto finale;
c) delle somme determinate a carico del fornitore per spese di nuove verifiche, di esecuzione di ufficio o dipendenti da altro titolo, per penalità applicate in base al contratto o al capitolato;
d) del credito del fornitore.
Sono allegati al certificato di liquidazione i documenti in esso indicati.
Il certificato di liquidazione deve essere notificato al fornitore con le stesse modalità prescritte per la notificazione del certificato di collaudo tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-22