Art. 21 · Trasmissione degli atti di collaudo
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo IV

Art. 21

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Trasmissione degli atti di collaudo

In vigore dal 24 ott 1974
Il certificato di collaudo è trasmesso all'Amministrazione committente unitamente ai seguenti allegati: 1) processo verbale della verifica; 2) relazione sulla verifica; 3) relazione sulle domande del fornitore; 4) relazione riservata; 5) processi verbali di consegna, di sospensione, di proroga, di ripresa ed ultimazione dell'impianto, qualora vi siano.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-21