Art. 17 · Certificato di collaudo tecnico
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle posteCapo IV

Art. 17

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Certificato di collaudo tecnico

In vigore dal 24 ott 1974
L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche emette, per le forniture di materiali e di impianti eseguiti regolarmente, il certificato di collaudo tecnico, nel quale devono essere riportate le indicazioni prescritte nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell', nonché delle date dei processi verbali e della relazione sulla verifica. Il certificato è sottoscritto dal capo dell'ufficio, dai membri della commissione o dal direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche che hanno fatto la verifica e dal direttore dell'Istituto o del circolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-17