Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste›Capo III
Art. 15
14 / 27Relazione sulla verifica
In vigore dal 24 ott 1974
Il personale che ha eseguito la verifica pone a confronto i dati di fatto riscontrati con quelli del progetto e riferisce per iscritto le proprie deduzioni sui risultati e sul modo con cui sono state osservate le prescrizioni contrattuali.
Il capo reparto sottoscrive la relazione prevista dal comma precedente, dopo aver apposto in calce le proprie osservazioni sulla collaudabilità del materiale o dell'impianto.
Il capo dell'ufficio incaricato della verifica o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche esamina la stessa relazione ed espone in altra propria relazione particolareggiata:
a) se il materiale o l'impianto sia collaudabile o con quali condizioni o restrizioni;
b) i provvedimenti da adottare quando il materiale o l'impianto non sia collaudabile.
Il capo dell'ufficio incaricato della verifica o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche esprime, in una relazione separata e riservata, il proprio giudizio complessivo sull'esecuzione della fornitura del materiale o dell'impianto.
Il capo di ciascuno degli uffici incaricati di distinte verifiche dello stesso materiale o impianto fa proprie separate relazioni.
La commissione incaricata della verifica provvede direttamente alla relazione prevista dal secondo comma, che è sottoscritta da tutti i componenti, ognuno dei quali ha facoltà di formulare le proprie conclusioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rpc-15