Art. 1
In vigore dal 24 ott 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e, successive modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato il regolamento, annesso al presente decreto, concernente il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, regolamento composto di ventotto articoli, visto, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1973
LEONE
RUMOR - TOGNI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 2. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;1143#art-rd-1