Art. 28 · Destinazione dei finanziamenti statali

Art. 28

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Destinazione dei finanziamenti statali

In vigore dal 28 dic 1973
Alla concessione dei contributi ai singoli proprietari ed ai consorzi è destinata nell'ambito dello stanziamento di cui all', lettera d), della legge 16 aprile 1973, n. 171, una somma non superiore a lire 30 miliardi, di cui un decimo per gli interventi nel comune di Chioggia. La restante somma è destinata agli interventi di cui all', lettere a), b), e) ed f), del presente decreto, assicurando priorità ai finanziamenti occorrenti per il restauro conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-28