Art. 27 · Interventi sostitutivi degli organi statali

Art. 27

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Interventi sostitutivi degli organi statali

In vigore dal 28 dic 1973
In caso di inattività, o di ritardo del comune negli adempimenti previsti dalle norme del presente decreto, il magistrato alle acque di Venezia invita il comune a provvedere entro un congruo termine, e si sostituisce ad esso qualora la inadempienza persista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-27