Art. 26
26 / 29Poteri di autorizzazione e di vigilanza della soprintendenza ai monumenti
In vigore dal 28 dic 1973
Nei casi in cui le norme del presente decreto prescrivano il parere della commissione di cui all' della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo la cessazione dell'attività di detta commissione dovrà essere sentita la soprintendenza ai monumenti.
La soprintendenza ai monumenti esercita la vigilanza sulla esecuzione degli interventi di restauro e risanamento conservativo.
In particolare, nell'esercizio di tale vigilanza, la soprintendenza ai monumenti può disporre:
a) ispezioni per controllare - in ordine agli aspetti di sua competenza - che i lavori siano eseguiti in conformità alla autorizzazione rilasciata;
b) l'adozione di misure e cautele ritenute eventualmente necessarie per procedere all'esecuzione dei lavori;
c) l'adozione di particolari tecniche e metodologie o di speciali materiali non previsti dal progetto autorizzato che si rivelassero necessari nel corso dei lavori;
d) la custodia e la conservazione provvisoria, anche in luoghi appositamente indicati, di parti degli immobili o di cose mobili e immobili, di interesse storico, artistico e monumentale pertinenti all'edificio sul quale è effettuato l'intervento;
e) la sospensione - per un periodo non superiore a tre mesi - dei lavori iniziati, qualora ciò sia reso necessario dai ritrovamenti effettuati o da particolari circostanze emerse nel corso dei lavori stessi.
Restano salvi, in quanto non in contrasto con le norme del presente decreto, gli della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le correlative sanzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-26