Art. 7
7 / 7In vigore dal 12 set 1973
L' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, numero 853, dopo il primo comma viene così integrato:
"In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme da corrispondere alle Comunità europee in relazione al regime delle risorse proprie, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro, attraverso operazioni di giro conto di Tesoreria.
A tal fine il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire un conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro ed alimentato a carico delle somme annualmente stanziate negli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero medesimo.
Le somme da versare al citato conto dovranno corrispondere al prevedibile fabbisogno trimestrale, determinato sulla base del volume medio delle somme corrisposte alle Comunità al titolo considerato nell'anno precedente.
Le somme eventualmente esistenti al termine di ogni anno finanziario sul ripetuto conto di Tesoreria debbono essere trasferite al conto corrente infruttifero di Tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - somme residuali in relazione al regime delle risorse proprie", ed alle medesime si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - MEDICI - VALSECCHI - NATALI - FERRI -
MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1973
Atti di governo, registro n. 259, foglio n. 95. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-04;532#art-7