Art. 3
3 / 7In vigore dal 31 gen 1975
Gli atti di determinazione delle quantità ammesse all'integrazione di prezzo e quelli di liquidazione dell'importo dell'integrazione medesima di cui al precedente sono soggetti al controllo successivo della ragioneria regionale dello Stato e della delegazione regionale della Corte dei conti competenti per territorio.
L'A.I.M.A. comunica rispettivamente e contestualmente agli uffici ed enti incaricati del servizio, per singola provincia, l'avvenuto inoltro all'istituto di credito incaricato dell'emissione e spedizione degli assegni circolari, degli elenchi di cui all', secondo comma.
Entro il primo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno finanziario, gli uffici ed enti suddetti debbono trasmettere alla competente ragioneria regionale dello Stato copia degli elenchi trasmessi all'A.I.M.A., ai sensi del precedente , secondo comma, per i quali l'A.I.M.A., nel corso del trimestre, abbia dato la citata comunicazione, corredati degli atti di cui al primo comma del presente articolo, delle domande afferenti ai soggetti indicati in tali elenchi, delle corrispondenti denuncie di coltivazione o denuncie di semina, delle relazioni sui controlli eseguiti e degli atti di determinazione delle rese indicative.
Le ragionerie regionali dello Stato e le delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio debbono trasmettere anche all'A.I.M.A., oltre che agli uffici ed enti che hanno presentato gli atti di cui al presente articolo, le osservazioni formulate nell'esercizio della funzione di controllo su tali atti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-04;532#art-3