Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 31 ago 1973
Il direttore generale dell'istituto, che partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sovrintende alle attività dell'istituto stesso, dirigendo e coordinando, secondo le istruzioni del presidente, gli ufficiali fini della esecuzione delle deliberazioni adottate "dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo. Nel regolamento del personale saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-9