Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 31 ago 1973
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di funzionamento, imputabili al presidente dell'istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo, può essere disposta la revoca della nomina con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-12