Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 nov 1973
È istituito, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-22;633#art-2