Art. 9
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieCapo I

Art. 9

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In vigore dal 1 ago 1973
L'assemblea è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all' sub c), l), e n). Deve essere altresì convocata su richiesta del consiglio di amministrazione quando questo lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto. Negli ultimi due casi l'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-9