Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Capo I
Art. 8
8 / 28In vigore dal 1 ago 1973
Spetta all'assemblea:
a) eleggere il vice presidente dell'Istituto fra i membri del consiglio di amministrazione che siano presidenti di enti partecipanti, nonché il sostituto del presidente per il caso di impedimento del vice presidente, pure scelto tra i presidenti degli enti partecipanti;
b) eleggere i membri del collegio sindacale di propria competenza;
c) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili;
d) deliberare sulla costituzione di sezioni autonome per l'esercizio di crediti speciali;
e) deliberare sulla partecipazione ad altri Istituti;
f) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sul loro trasferimento dall'una all'altra gestione o Sezione e sul trasferimento di fondi di riserva ai fondi di garanzia;
sui limiti di valore alla competenza del presidente di accordare sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari, nonché di autorizzare il concorso ai pubblici incanti; sulle modificazioni dello statuto; sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;
g) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;
h) deliberare sulla forma di gestione degli uffici, della loro organizzazione e dell'organico del personale;
i) deliberare sulla istituzione di agenzie e di uffici di rappresentanza;
l) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso spese generali e di personale;
m) deliberare sulle operazioni eccedenti per valore il limite di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta dello stesso;
n) determinare la misura dell'indennità di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci;
o) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-8