Art. 2
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 1 ago 1973
L'istituto ha sede in Verona e durata fino al 31 dicembre 1999. Esso ha lo scopo di esercitare, ai sensi delle vigenti leggi: a) il credito fondiario nelle province trivenete e nella provincia di Mantova; b) il credito agrario di miglioramento nelle province trivenete a mezzo di una Sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento; c) il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nelle province trivenete e nella provincia di Mantova a mezzo di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, a norma delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, istitutiva della sezione e 11 marzo 1958, n. 238. L'Istituto può partecipare ad altri Enti esercenti il credito fondiario. L'istituto potrà inoltre costituire sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione sia attribuita dalla legge agli istituti di credito fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-2