Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Capo II
Art. 17
17 / 28In vigore dal 1 ago 1973
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti però, quelle previste ai numeri 1), 4), 6), 8), 10), 13) dell' sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.
Le votazioni riguardanti persone facenti parte degli organi dell'istituto debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.
Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla riunione, quando si trattino o si decidano alfari nei quali siano personalmente, direttamente od indirettamente, interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-17