Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Capo I
Art. 11
11 / 28In vigore dal 1 ago 1973
Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre che vi siano rappresentati almeno i quattro quinti dei fondi di garanzia.
Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentata almeno la metà dei fondi di garanzia.
Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e le delibere sono prese a maggioranza delle quote presenti o rappresentate.
Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), l), dell' occorre il voto favorevole di tante quote pari almeno ai quattro quinti dei fondi di garanzia presenti o rappresentati.
Per l'istituzione di agenzie ed uffici di rappresentanza in zona dove operi un ente partecipante, è necessaria la maggioranza di cui al comma precedente se l'ente interessato sia consenziente, altrimenti saranno necessari la partecipazione all'assemblea di almeno quattro quinti dei fondi di garanzia ed il voto favorevole di quattro quinti delle quote presenti o rappresentate.
Assiste alle assemblee il direttore generale dell'istituto, che fungerà da segretario.
Assistono di norma alle assemblee anche i direttori generali degli enti partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-11