Art. 10
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieCapo I

Art. 10

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In vigore dal 1 ago 1973
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-10