Art. 32
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VIII

Art. 32

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In vigore dal 21 lug 1973
Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il direttore generale: a) presenta al consiglio ed al comitato le sue proposte sopra tutte le materie riguardanti l'amministrazione dell'istituto e della sezione credito e risparmio accompagnate da una relazione; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato; c) cura la riscossione delle entrate e ordina la spesa entro i limiti stabiliti; d) promuove le azioni giudiziarie contro i debitori morosi; e) prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso dell'istituto e della sezione credito e risparmio alle aste dei beni ipotecati a favore dell'istituto o della sezione, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione; f) consente: la cancellazione delle ipoteche e trascrizioni, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito; la cancellazione di ipoteche e trascrizioni dipendenti da qualsiasi altra operazione, quando sia stato regolato ogni credito; la riduzione della somma per la quale fu iscritta la ipoteca, quando si siano verificate le condizioni previste dalle leggi sul credito fondiario; la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, salvo gli occorrenti provvedimenti giudiziari, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese; g) propone la nomina e la revoca del personale; h) dirige tutti gli affari sociali e provvede, in genere, a quanto concerne il funzionamento dell'istituto e della sezione credito e risparmio ed agli incarichi speciali che gli fossero conferiti dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-32