Art. 28
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 28

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In vigore dal 21 lug 1973
Al consiglio di amministrazione è assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi fra i suoi membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-28