Art. 27
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 27

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In vigore dal 21 lug 1973
Le deliberazioni del consiglio sono trascritte in apposito registro, tenuto a norma di legge, e sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario. Gli estratti delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-27