Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo I
Art. 2
2 / 41In vigore dal 21 lug 1973
Presso l'istituto hanno sede anche:
a) una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità avente un proprio statuto;
b) una sezione autonoma per il credito ed il risparmio, la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-2