Art. 2
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 21 lug 1973
Presso l'istituto hanno sede anche: a) una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità avente un proprio statuto; b) una sezione autonoma per il credito ed il risparmio, la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-2