Art. 19
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 19

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In vigore dal 21 lug 1973
L'assemblea è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-19