Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo V
Art. 18
18 / 41In vigore dal 21 lug 1973
Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purchè il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto di partecipare all'assemblea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-18