Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo V
Art. 14
14 / 41In vigore dal 21 lug 1973
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-14