Art. 13
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 13

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In vigore dal 21 lug 1973
L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-13