Art. 11
Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 11

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In vigore dal 21 lug 1973
La sezione raccoglie risparmio a medio termine in tutte le forme legalmente consentite, con i vincoli stabiliti dalle autorità competenti e per un ammontare non superiore a venti volte l'importo del fondo di dotazione e delle riserve. Salvo l'osservanza delle disposizioni che l'autorità creditizia ritenesse di stabilire circa la eventuale diversa forma di impiego di determinate aliquote dei depositi raccolti, la sezione può compiere le seguenti operazioni: a) prefinanziamenti nelle operazioni collegate all'attività dell'istituto di cui agli (primo e secondo comma) del presente statuto e 2 dello statuto della sezione opere pubbliche, secondo le norme, con le modalità, nei termini e con le garanzie stabilite dal consiglio di amministrazione; b) acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, di obbligazioni emesse dagli istituti speciali di credito mobiliare ed immobiliare e da enti pubblici, ed operazioni di riporto e anticipazioni sui titoli stessi; c) conti correnti con aziende di credito; d) altre operazioni assistite da idonee garanzie, secondo le norme stabilite dal consiglio di amministrazione, dirette ad incoraggiare lo sviluppo dell'edilizia e delle opere di pubblica utilità. La sezione può inoltre effettuare operazioni di vendita dei titoli di sua proprietà od impiegare i titoli stessi a garanzia di anticipazioni presso la Banca d'Italia e presso gli istituti e le aziende di credito di cui al quarto comma dell'. L'ammontare di tali anticipazioni sarà determinato dal consiglio di amministrazione.
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