Art. 36 · Impegni di spesa
Titolo VII

Art. 36

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Impegni di spesa

In vigore dal 6 giu 1973
Le spese relative a ciascun tribunale, nei limiti dei fondi assegnati, sono disposte dai commissari del Governo o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, su richiesta dei presidenti dei tribunali o dei loro sostituti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-36