Titolo VII
Art. 36
36 / 40Impegni di spesa
In vigore dal 6 giu 1973
Le spese relative a ciascun tribunale, nei limiti dei fondi assegnati, sono disposte dai commissari del Governo o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, su richiesta dei presidenti dei tribunali o dei loro sostituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-36