Art. 33 · Congedo
Titolo VII

Art. 33

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Congedo

In vigore dal 6 giu 1973
Il periodo di congedo ordinario dei magistrati amministrativi regionali è fissato dal presidente del tribunale, in maniera da assicurare il funzionamento del collegio per la trattazione delle domande di sospensione e degli affari urgenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-33