Titolo II
Art. 11
11 / 40Sostituzione dei presidenti consiglieri di Stato
In vigore dal 6 giu 1973
I consiglieri di Stato, destinati d'ufficio alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo, secondo l'ordine di anzianità di qualifica, allorchè si verifichino le condizioni previste dall' della legge per la destinazione di altri consiglieri di Stato alla presidenza dei tribunali.
La cessazione dall'ufficio e la sostituzione sono disposte all'inizio di ogni anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-21;214#art-11