Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 set 1973
Restano confermati tutti gli impegni contrattuali assunti dalle parti contraenti e resi esecutivi con la convenzione di cui all' e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, n. 573 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 30 agosto 1969). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 72. - VALENTINI
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