Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 giu 1973
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 117. - VALENTINI
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