Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 20 lug 1973
Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di saggi e dosaggi farmacologici della facoltà di farmacia dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di tecnica bancaria e professionale I (per la scuola di perfezionamento in studi europei) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;356#art-10