Art. 3
In vigore dal 4 mag 1973
Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - TANASSI -
BOZZI - GIOIA - LUPIS
Visto: il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 124 - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-rd-3