Art. 97 · Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 3

Art. 97

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Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti

In vigore dal 4 mag 1973
Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennità stessa. Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-97